
Il Credito d’imposta Formazione 4.0 è una misura (agevolazione) volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
BRAAVERY S.P.A. si occupa sia dell’intero processo formativo che di tutto quanto impatti sul pacifico riconoscimento ed utilizzo del Credito d’imposta, in compliance con la normativa di riferimento. Eliminando così all’impresa qualsiasi onere connesso al riconoscimento dell’agevolazione.
Il vantaggio del Credito d’imposta
Piccole Imprese
- 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro
Medie Imprese
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro
Grandi Imprese
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Cosa rientra nel Credito d’imposta
- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Quale formazione rientra nel Credito d’imposta
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
- Tematiche della Formazione 4.0
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Chi può richiedere il Credito d’imposta
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Come si fruisce del Credito d’imposta: F24
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Come si fruisce del Credito d’imposta: certificazione
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Normativa
- Art. 1, commi 46 – 56, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it)
- Art. 1, commi 78 – 81, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (normattiva.it)
- Art. 1, commi 210 – 217, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (normattiva.it)
- Art. 1, comma 1064, lettere i) e l), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (gazzettaufficiale.it)
- Art. 1, commi 46 – 56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it)
- Decreto 4 maggio 2018 (pdf) – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018
- Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018 (pdf)
- Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 – Chiarimenti sul credito d’imposta (pdf)
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 – Paragrafo 3.2
- Art. 22, Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50
Sabrina Bocchino